Onorevoli Colleghi! - Gli assegni accessori annessi alle pensioni dei grandi invalidi per causa di servizio sono ormai, a norma della legge 29 gennaio 1987, n. 13, equiparati e stabilmente agganciati ai corrispondenti importi degli omologhi assegni corrisposti ai grandi invalidi e vittime civili di guerra.
Il legislatore ha proceduto nel tempo a una progressiva assimilazione dei trattamenti accessori dovuti ai grandi invalidi per servizio a quelli corrispondenti dei grandi invalidi di guerra, ai sensi della legge 15 luglio 1950, n. 539, e della legge 3 aprile 1958, n. 474.
Questo processo di adeguamento è iniziato con il testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, ed è proseguito con la legge 26 gennaio 1980, n. 9, recante «Adeguamento delle pensioni dei mutilati ed invalidi per servizio alla nuova normativa prevista per le pensioni di guerra dalla legge 29 novembre 1977, n. 875, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915».
Con la legge 2 maggio 1984, n. 111, gli importi degli assegni accessori sono stati adeguati nella misura del 60 per cento a quelli dei corrispondenti assegni annessi alle pensioni di guerra, mediante l'attribuzione di un assegno aggiuntivo di adeguamento, da determinare ogni triennio con decreto dell'allora Ministero del tesoro. Infine, con la legge 29 gennaio 1987, n. 13, ai grandi invalidi per servizio sono stati attribuiti gli assegni accessori nelle stesse misure dei corrispondenti assegni previsti per le pensioni dei grandi invalidi di guerra dalla legge 6 ottobre 1986, n. 656, trattandosi di invalidità identiche quanto a diagnosi e a classificazione delle